Sez. L, Sentenza n. 5690 del 19/09/1986 (Rv. 448163 - 01)
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - INPS - PENSIONI INVALIDITÀ, VECCHIAIA E SUPERSTITI - AI SUPERSTITI (IN PARTICOLARE) - RIVERSIBILITÀ - IN GENERE - CONTEMPORANEA TITOLARIETÀ DI UNA PENSIONE A CARICO DELLA C.P.D.E.L. - OSTACOLO ALL'INTEGRAZIONE AL MINIMO DELLA PENSIONE DI RIVERSIBILITÀ A CARICO DELL'INPS - ESCLUSIONE EX SENT. N. 314 DEL 1985 DELLA CORTE COSTITUZIONALE.*
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - INPS - PENSIONI INVALIDITÀ, VECCHIAIA E SUPERSTITI - AI SUPERSTITI (IN PARTICOLARE) - RIVERSIBILITÀ - IN GENERE - CONTEMPORANEA TITOLARIETÀ DI UNA PENSIONE A CARICO DELLA C.P.D.E.L. - OSTACOLO ALL'INTEGRAZIONE AL MINIMO DELLA PENSIONE DI RIVERSIBILITÀ A CARICO DELL'INPS - ESCLUSIONE EX SENT. N. 314 DEL 1985 DELLA CORTE COSTITUZIONALE.*
A seguito della sentenza n. 314 del 1985 della Corte costituzionale - che ha dichiarato l'incostituzionalità dell'art. 2 della legge 13 agosto 1962 n. 1338 nella parte in cui tale norma esclude l'integrazione al minimo della pensione di reversibilità INPS per i titolari della pensione di reversibilità a carico dello stato, del fondo costituito presso le ferrovie dello stato, del fondo di previdenza per i dipendenti delle esattorie o ricevitorie delle imposte dirette, nonché per il titolare della pensione diretta a carico della cassa di previdenza dipendenti enti locali qualora per effetto del cumulo sia superato il trattamento minimo garantito - non costituisce più ostacolo all'integrazione al minimo della pensione di reversibilità a carico dell'INPS la contemporanea titolarità di una pensione a carico della C.P.d.e.L.. (V 101/84, mass n 432358).*
Riferimenti normativi: Legge 12/08/1962 num. 1338 art. 2 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)