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Sez. L, Sentenza n. 2523 del 23/04/1982 (Rv. 420387 - 01)

TRASPORTI - PUBBLICI - FERROVIE IN CONCESSIONE - PERSONALE (IMPIEGATI ED AGENTI) - TRATTAMENTO ECONOMICO - INDENNITÀ DI BUONUSCITA - PRESCRIZIONE CONTRATTUALE COLLETTIVA PER GLI AGENTI CON DIRITTO A PENSIONE - NATURA DI CORRISPETTIVO DIFFERITO - CLAUSOLE COLLETTIVE DISCIPLINANTI IL COMPUTO DELL'INDENNITÀ IN BASE ALLA RETRIBUZIONE ULTIMA RAGGIUNTA - LEGITTIMITÀ - CONDIZIONI.*
Stato
decisa il 1982-04-23
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/420387-01

TRASPORTI - PUBBLICI - FERROVIE IN CONCESSIONE - PERSONALE (IMPIEGATI ED AGENTI) - TRATTAMENTO ECONOMICO - INDENNITÀ DI BUONUSCITA - PRESCRIZIONE CONTRATTUALE COLLETTIVA PER GLI AGENTI CON DIRITTO A PENSIONE - NATURA DI CORRISPETTIVO DIFFERITO - CLAUSOLE COLLETTIVE DISCIPLINANTI IL COMPUTO DELL'INDENNITÀ IN BASE ALLA RETRIBUZIONE ULTIMA RAGGIUNTA - LEGITTIMITÀ - CONDIZIONI.*

L'indennità di buonuscita che i contratti collettivi, in attuazione della delega conferita dall'art. 1 del R.d. 8 gennaio 1931 n. 148, prevedono in favore degli agenti ferrotramviari i quali abbiano maturato il diritto a pensione, ha natura di corrispettivo differito, come l'indennità di buonuscita che gli artt. 26 e 27 dell'allegato a al medesimo R.d. n. 148 del 1931 attribuiscono al personale che non abbia maturato il diritto a pensione. Ne consegue che le clausole dei contratti collettivi che disciplinano il computo dell'indennità in base alla "retribuzione ultima raggiunta" (nella specie, accordo nazionale 19 febbraio 1948) sono legittime solo se ed in quanto comprendono in detta base retributiva ogni emolumento a carattere corrispettivo, con inclusione, quindi, dei ratei della tredicesima mensilità e della indennità così detta di pasqua o di ferragosto, data la inderogabilità del criterio di omnicomprensività della retribuzione ultima raggiunta, di cui agli artt. 2120 e 2121 cod. civ., tenuto presente dalle parti stipulanti la menzionata disciplina collettiva. (Conf 1559/80, mass n 405133; (Conf 5504/79, mass n 402089; (Conf 1856/79, mass n 398238).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2120 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2121 CORTE COST., Regio Decr. 08/01/1931 num. 148 art. 1 CORTE COST., Regio Decr. 08/01/1931 num. 148 all. A art. 26 CORTE COST., Contr. Coll. 19/02/1948 num. 12

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)