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Sez. L, Sentenza n. 5504 del 22/10/1979 (Rv. 402089 - 01)

TRASPORTI - PUBBLICI - FERROVIE IN CONCESSIONE - PERSONALE (IMPIEGATI ED AGENTI) - TRATTAMENTO ECONOMICO - INDENNITA DI BUONUSCITA A FAVORE DEGLI AUTOFERROTRANVIERI CHE ABBIANO MATURATO IL DIRITTO A PENSIONE - NATURA - CALCOLO - CRITERI.*
Stato
decisa il 1979-10-22
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/402089-01

TRASPORTI - PUBBLICI - FERROVIE IN CONCESSIONE - PERSONALE (IMPIEGATI ED AGENTI) - TRATTAMENTO ECONOMICO - INDENNITA DI BUONUSCITA A FAVORE DEGLI AUTOFERROTRANVIERI CHE ABBIANO MATURATO IL DIRITTO A PENSIONE - NATURA - CALCOLO - CRITERI.*

L'indennita di buonuscita che i contratti collettivi, in attuazione della delega conferita dall'art 1 del RD 8 gennaio 1931 n 148, prevedono in favore degli agenti ferrotramviari i quali abbiano maturato il diritto a pensione ha natura di corrispettivo differito, come l'indennita di buonuscita che gli artt 26 e 27 dell'allegato a al medesimo decreto n 148 attribuiscono al personale ferrotranviario che non abbia maturato il diritto a pensione. Ne consegue che le clausole dei contratti collettivi che disciplinano il computo della indennita in base alla retribuzione ultima raggiunta (nella specie, art 12 dell'accordo nazionale 19 febbraio 1948) sono legittime solo se e in quanto comprendono in detta base retributiva ogni emolumento a carattere corrispettivo, con inclusione, quindi, dei ratei della tredicesima mensilita e delle indennita cosidette di pasqua e ferragosto, data la inderogabilita del criterio di onnicomprensivita della retribuzione ultima raggiunta, di cui agli artt 2120 e 2121 cod civ, tenuto presente dalle parti stipulanti la menzionata disciplina collettiva. (Conf 1856/79, mass n 398238).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2120 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2121 CORTE COST., Regio Decr. 08/01/1931 num. 148 CORTE COST., Regio Decr. 08/01/1931 num. 148 all. A art. 26 CORTE COST., Regio Decr. 08/01/1931 num. 148 all. A art. 27 CORTE COST., Contr. Coll. 18/02/1948 num. 12

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)