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Sez. 1, Sentenza n. 18234 del 12/08/2009 (Rv. 609636 - 01)

FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - FALLIMENTO - EFFETTI - SUGLI ATTI PREGIUDIZIEVOLI AI CREDITORI - AZIONE REVOCATORIA FALLIMENTARE - ATTI A TITOLO ONEROSO, PAGAMENTI E GARANZIE - IN GENERE | Pegno di titoli costituito dal terzo a garanzia delle obbligazioni del fallito - Vendita dei titoli da parte della banca creditrice su ordine del garante - Accreditamento dell'importo sul conto corrente del fallito - Estinzione dello scoperto di conto - Omessa rivalsa da parte del terzo prima del fallimento - Revocabilità del versamento - Esclusione - Fondamento.
Stato
decisa il 2009-08-12
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/609636-01

FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - FALLIMENTO - EFFETTI - SUGLI ATTI PREGIUDIZIEVOLI AI CREDITORI - AZIONE REVOCATORIA FALLIMENTARE - ATTI A TITOLO ONEROSO, PAGAMENTI E GARANZIE - IN GENERE

In tema di azione revocatoria fallimentare, le rimesse effettuate dal terzo garante sul conto corrente dell'imprenditore, poi fallito, non sono revocabili ai sensi dell'art. 67, secondo comma, della legge fall., quando risulti che con esse il terzo, utilizzando mezzi propri e senza rivalersi nei confronti del debitore prima del fallimento, non ha posto la somma nella disponibilità giuridica e materiale del debitore, ma si è limitato ad adempiere l'obbligazione di garanzia nei confronti della banca creditrice. Pertanto, nel caso in cui il terzo dia ordine alla banca di vendere titoli di Stato da lui costituiti in pegno a garanzia delle obbligazioni assunte dal fallito e di accreditare il relativo controvalore sul conto corrente del debitore, l'operazione realizza una mera annotazione contabile, cioè un atto neutro rispetto al conto corrente, che riduce l'esposizione passiva senza avere, ai fini predetti, natura solutoria con riguardo al patrimonio del fallito, non acquisendo quest'ultimo la disponibilità economica e giuridica della somma stessa.

Riferimenti normativi: Legge Falliment. art. 67 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)