Sez. 1, Sentenza n. 13549 del 30/07/2012 (Rv. 623491 - 01)
FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - FALLIMENTO - EFFETTI - SUGLI ATTI PREGIUDIZIEVOLI AI CREDITORI - AZIONE REVOCATORIA FALLIMENTARE - ATTI A TITOLO ONEROSO, PAGAMENTI E GARANZIE - IN GENERE | Rimesse effettuate dal terzo fideiussore sul conto corrente dell'imprenditore fallito - Revocabilità - Esclusione - Presupposti - Fondamento - Rimessa effettuata dopo il fallimento - Revocabilità - Esclusione - Fondamento.
FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - FALLIMENTO - EFFETTI - SUGLI ATTI PREGIUDIZIEVOLI AI CREDITORI - AZIONE REVOCATORIA FALLIMENTARE - ATTI A TITOLO ONEROSO, PAGAMENTI E GARANZIE - IN GENERE
In tema di azione revocatoria fallimentare, le rimesse effettuate dal terzo fideiussore sul conto corrente dell'imprenditore, poi fallito, non sono revocabili ai sensi dell'art. 67, secondo comma, della legge fallimentare, quando risulti che non sia stata utilizzata provvista del debitore, nè vi sia stata rivalsa, prima del fallimento, nei suoi confronti; in tale ipotesi, infatti, il pagamento effettuato dal garante ha lo scopo di adempiere un'obbligazione propria ed autonoma, ancorchè accessoria, per evitare le conseguenze cui egli resterebbe esposto per effetto della morosità dell'obbligato principale: restando irrilevante, per contro, la modalità solutoria mediante versamento sul conto corrente, non lesivo della "par condicio". Per la stessa ragione, non è revocabile la rimessa effettuata dopo il fallimento, attesa l'assenza di qualunque pregiudizio per la massa, insinuandosi al passivo il fideiussore invece della banca creditrice.
Riferimenti normativi: Legge Falliment. art. 67 CORTE COST., Cod. Civ. art. 1292, Cod. Civ. art. 1852, Cod. Civ. art. 1936 CORTE COST., Cod. Civ. art. 1944, Cod. Civ. art. 1949
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)