diritto.io

Sez. 3, Sentenza n. 5883 del 26/05/1995 (Rv. 492492 - 01)

CONTRATTI AGRARI - CONTROVERSIE - DISPOSIZIONI PROCESSUALI - TENTATIVO DI CONCILIAZIONE (STRAGIUDIZIALE) - IN GENERE | Morte dell'affittuario dopo la contestazione degli addebiti ed il tentativo di conciliazione - Necessità per il locatore di effettuare una nuova contestazione ed un nuovo tentativo di conciliazione nei confronti dell'erede - Condizioni.
Stato
decisa il 1995-05-26
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/492492-01

CONTRATTI AGRARI - CONTROVERSIE - DISPOSIZIONI PROCESSUALI - TENTATIVO DI CONCILIAZIONE (STRAGIUDIZIALE) - IN GENERE

Il locatore, che ex artt. 5 e 46 legge 3.5.1982, n. 203 ha già contestato gli addebiti e promosso il tentativo di conciliazione nei confronti dell'originario affittuario del fondo agricolo, può dopo la sua morte citare in giudizio l'erede a lui succeduto nel contratto ai sensi dell'art. 49 della citata legge, per ottenerne la risoluzione, senza necessità di ulteriore contestazione e tentativo di conciliazione, solo nel caso che faccia valere l'inadempimento contrattuale addebitabile e già contestato al "de cuius", mentre dovrà preventivamente ottemperare agli oneri di una nuova contestazione e di un nuovo tentativo di conciliazione, se intende chiedere la risoluzione anche per inadempimento agli obblighi contrattuali addebitabili direttamente al successore nel contratto.

Riferimenti normativi: Legge 03/05/1982 num. 203 art. 5, Legge 03/05/1982 num. 203 art. 46 CORTE COST., Legge 03/05/1982 num. 203 art. 49 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)