Sez. 1, Sentenza n. 97 del 19/01/1987 Cc. (dep. 20/02/1987) Rv. 175184 - 01
LIBERTÀ PERSONALE DELL'IMPUTATO - CUSTODIA PREVENTIVA - IN GENERE - MISURA DELL'ARRESTO IN LUOGO DELLA CUSTODIA IN CARCERE - FINALITÀ - CRITERI DI VALUTAZIONE.*
LIBERTÀ PERSONALE DELL'IMPUTATO - CUSTODIA PREVENTIVA - IN GENERE - MISURA DELL'ARRESTO IN LUOGO DELLA CUSTODIA IN CARCERE - FINALITÀ - CRITERI DI VALUTAZIONE.*
In tema di richiesta di applicazione di misura sostitutiva della custodia in carcere basata sulle condizioni di salute del prevenuto, compito del giudice è quello di individualizzare le modalità di esecuzione della custodia cautelare al fine di adottare la misura più adeguata rispetto alla entità delle esigenze di cautela processuale o di tutela della collettività e, comunque, di minor sacrificio per il bene della libertà personale dell'imputato, sì che il caso concreto deve essere valutato con riferimento alla particolare situazione del soggetto secondo il criterio della adeguatezza della misura in relazione alle esigenze da soddisfare e quello della gradualità, per il quale le restrizioni più gravi possono essere mantenute solo quando siano ritenute insufficienti quelle meno afflittive. (V mass n 169634; (V mass n 169307; (V mass n 166573).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Pen. art. 254 bis CORTE COST., Cod. Proc. Pen. art. 254 ter
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)