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Sez. 1, Sentenza n. 1035 del 15/04/1985 Cc. (dep. 18/05/1985) Rv. 169307 - 01

LIBERTÀ PERSONALE DELL'IMPUTATO - CUSTODIA PREVENTIVA - IN GENERE - MISURA ALTERNATIVA - ARRESTI DOMICILIARI - CORRETTIVO DELLO STATUS CUSTODIAE - OPERATIVITÀ - CRITERI DI CUI ALL'ART. 254, SECONDO COMMA, COD. PROC. PEN. - APPLICAZIONE - EFFETTI SULLA SCELTA DEL GIUDICE.*
Stato
decisa il 1985-04-15
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/169307-01

LIBERTÀ PERSONALE DELL'IMPUTATO - CUSTODIA PREVENTIVA - IN GENERE - MISURA ALTERNATIVA - ARRESTI DOMICILIARI - CORRETTIVO DELLO STATUS CUSTODIAE - OPERATIVITÀ - CRITERI DI CUI ALL'ART. 254, SECONDO COMMA, COD. PROC. PEN. - APPLICAZIONE - EFFETTI SULLA SCELTA DEL GIUDICE.*

La misura degli arresti domiciliari, ex art. 277, terzo comma cod. proc. pen., si configura come speciale correttivo dello status custodiae, con l'effetto che la sua area di operatività è sempre subordinata all'accertamento richiesto dall'art. 254, secondo comma cod. proc. pen., allo stesso modo di quanto previsto per il beneficio della libertà provvisoria, cosicché i parametri della discrezionalità giurisdizionale nell'apprezzamento del periculum libertatis sono identici per la custodia in carcere per gli arresti domiciliari e per la emissione del mandato di cattura facoltativo. Pertanto, la scelta tra la carcerazione o una delle altre misure alternative va fatta alla stregua dei criteri di adeguatezza e gradualità, nel senso che il giudice dovrà contemperare l'interesse al soddisfacimento delle esigenze alle quali si ispira l'art. 254 cod. proc. pen., con quello del minor sacrificio della libertà dell'imputato. (V mass n 165188; (V mass n 165321).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Pen. art. 254 com. 2, Cod. Proc. Pen. art. 277 com. 3, Legge 12/08/1982 num. 532 art. 4, Legge 12/08/1982 num. 532 art. 31

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)