Sez. 2, Sentenza n. 4890 del 01/03/2007 (Rv. 596947 - 01)
IMPUGNAZIONI CIVILI - IN GENERE | Giudice di pace - Controversia di valore inferiore a euro 1.100, 00 - Appellabilità - Esclusione - Ricorribilità per cassazione - Ammissibilità - Fondamento - Pronuncia della sentenza del giudice di pace secondo diritto o secondo equità - Irrilevanza - Domanda di valore indeterminato - Determinazione del valore della causa - Applicabilità dell'art. 14 cod. proc. civ. - Conseguenze - Fattispecie.
IMPUGNAZIONI CIVILI - IN GENERE
In tema d'impugnazione di sentenze del giudice di pace, in base al combinato disposto dagli artt. 339, terzo comma, e 113, secondo comma, cod. proc. civ. sono da ritenersi inappellabili (e perciò immediatamente ricorribili per Cassazione) tutte le sentenze pronunciate dal giudice di pace in controversie non eccedenti il valore di euro 1.100, 00, a prescindere dal fatto che esse siano pronunciate secondo diritto o secondo equità, a tal fine dovendo considerarsi non il contenuto della decisione ma, appunto, solamente il valore della controversia, da determinarsi applicando analogicamente le norme di cui agli art. 10 e segg. cod. proc. civ. in tema di competenza. Ne consegue che, quando la controversia abbia ad oggetto un bene mobile, il valore della causa va determinato secondo le previsioni dell'art. 14 cod. proc. civ., e, in mancanza della indicazione di essa da parte dell'attore, si presume di valore pari al limite massimo della competenza del giudice adito, limite entro il quale la pronunzia di condanna va contenuta per non incorrere nel vizio d'ultrapetizione, rimanendo escluso che essa possa considerarsi resa in base ad equità. (Nella specie, relativa a domanda di accertamento della perdita di proprietà di un veicolo la cui cessione non era stata trascritta al P.R.A., la S.C. ha dichiarato inammissibile il ricorso, rilevando che nell'atto introduttivo del giudizio non era stato indicato il valore della vettura e neppure era stato dedotto un accordo delle parti per omettere l'appello).
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 7 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 10 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 14 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 113 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 339 com. 3 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)