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Sez. 3, Sentenza n. 7035 del 07/07/1999 (Rv. 528371 - 01)

ASSICURAZIONE - ASSICURAZIONE CONTRO I DANNI - LIMITI DEL RISARCIMENTO - IN GENERE | Assicurazione contro gli infortuni derivanti dalla circolazione veicolare - Clausola che subordina l'indennizzo al possesso di patente di guida da parte del conducente - Conducente in possesso di patente scaduta - Diritto all'indennizzo - Esclusione.
Stato
decisa il 1999-07-07
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/528371-01

ASSICURAZIONE - ASSICURAZIONE CONTRO I DANNI - LIMITI DEL RISARCIMENTO - IN GENERE

Il conducente di veicolo a motore, se in possesso di patente di guida scaduta, deve essere considerato "inidoneo" alla guida, al pari di chi si ponga alla guida di un veicolo senza avere mai conseguito la patente, a nulla rilevando che la prima condotta sia punita con sanzione amministrativa, e la seconda con sanzione penale. Ne consegue che, in tema di assicurazione privata contro gli infortuni, ed in presenza di una clausola contrattuale che esclude il diritto all'indennizzo per gli infortuni subiti dall'assicurato mentre si trovava alla guida di un veicolo senza esserne abilitato, l'assicuratore non รจ obbligato al pagamento dell'indennizzo sia nel caso in cui l'assicurato fosse privo di patente per non averla mai conseguito; sia nel caso in cui ne fosse privo per non averla rinnovata dopo la scadenza.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1905

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)