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Sez. 3, Sentenza n. 8824 del 11/08/1995 (Rv. 493649 - 01)

ASSICURAZIONE - VEICOLI (CIRCOLAZIONE, ASSICURAZIONE OBBLIGATORIA) - ESERCIZIO DELL'ASSICURAZIONE - TARIFFE E CONDIZIONI GENERALI DI POLIZZA | Clausola condizionante la garanzia assicurativa al possesso di regolare patente da parte del conducente - Possesso di patente scaduta - Inoperatività della predetta garanzia - Sussistenza dei prescritti requisiti fisici e psichici - Irrilevanza.
Stato
decisa il 1995-08-11
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/493649-01

ASSICURAZIONE - VEICOLI (CIRCOLAZIONE, ASSICURAZIONE OBBLIGATORIA) - ESERCIZIO DELL'ASSICURAZIONE - TARIFFE E CONDIZIONI GENERALI DI POLIZZA

In tema di assicurazione della R.C.A. la clausola di polizza che condizioni la garanzia assicurativa alla circostanza che il contraente sia munito di valida patente implica l'inoperatività della garanzia stessa, in ipotesi di patente di guida scaduta, dal momento che questa non abilita alla guida, pur se il conducente abbia ancora i prescritti requisiti fisici e psichici, fino a quando non sia confermata.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1917 CORTE COST., Decreto Legisl. 30/04/1992 num. 285 art. 126 CORTE COST. PENDENTE

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)