Sez. 5, Sentenza n. 22025 del 22/11/2004 (Rv. 579647 - 01)
PROCEDIMENTO CIVILE - DOMANDA GIUDIZIALE - CITAZIONE - CONTENUTO - SOTTOSCRIZIONE DEL PROCURATORE | Mancanza - Nullità - Esclusione - Condizioni - Presenza nell'atto di elementi indicativi della provenienza dal procuratore della parte - Sottoscrizione del difensore per certificare l'autenticità della firma di rilascio della procura.
PROCEDIMENTO CIVILE - DOMANDA GIUDIZIALE - CITAZIONE - CONTENUTO - SOTTOSCRIZIONE DEL PROCURATORE
La mancanza della sottoscrizione del difensore nella citazione o nel ricorso introduttivo del giudizio, a norma dell'art. 125, primo comma, cod. proc. civ., non determina la nullità dell'atto, sottoscritto solo dalla parte non abilitata a stare in giudizio personalmente, quando la sua provenienza da un difensore provvisto di valido mandato sia desumibile da altri elementi indicati nell'atto stesso, come il conferimento della procura alle liti, perchè in tale caso la sottoscrizione apposta dal difensore per certificare l'autenticità della firma di rilascio, redatta in calce o a margine dell'atto stesso, assolve il duplice scopo di certificare l'autografia del mandato e di sottoscrivere l'atto.
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 83 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 125, Cod. Proc. Civ. art. 163 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 164 CORTE COST. PENDENTE
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)