Sez. 2, Sentenza n. 4116 del 22/03/2001 (Rv. 545014 - 01)
PROCEDIMENTO CIVILE - DOMANDA GIUDIZIALE - CITAZIONE - CONTENUTO - SOTTOSCRIZIONE DEL PROCURATORE | Mancanza - Conseguenze.
PROCEDIMENTO CIVILE - DOMANDA GIUDIZIALE - CITAZIONE - CONTENUTO - SOTTOSCRIZIONE DEL PROCURATORE
La sottoscrizione dell'originale dell'atto introduttivo del giudizio ad opera del procuratore (o, per l'equivalenza posta dall'art. 125 cod.proc.civ., della parte che sta in giudizio personalmente), è elemento indispensabile per la formazione fenomenica dell'atto stesso, sicché il suo difetto determina l'inesistenza di questo e non già soltanto la sua nullità.
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 125
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)