Sez. 1, Sentenza n. 3126 del 16/03/1993 (Rv. 481420 - 01)
Espropriazione per pubblico interesse (o utilità) - Procedimento - Liquidazione dell'indennità - Determinazione (stima) - Opposizione alla stima | Valore venale del fondo espropriato - Determinazione - Opera di urbanizzazione - Costo detraibile - Determinazione - Riferimento temporale.
Espropriazione per pubblico interesse (o utilità) - Procedimento - Liquidazione dell'indennità - Determinazione (stima) - Opposizione alla stima
Sull'indennità espropriativa da determinarsi in base al valore venale del fondo espropriato (artt. 39 e 42 legge n. 2359 del 1865) non può avere influenza il fenomeno dell'espropriazione, sicché sulla stessa non incidono gli aumenti e le diminuzioni di valore del suolo dipendenti proprio dall'espropriazione o dalla realizzazione dell'opera pubblica, con la conseguenza che detto valore va determinato, con riferimento alla data del decreto di esproprio, detraendo dallo stesso gli aumenti eventualmente derivati da opere di urbanizzazione compiute dall'espropriante per la realizzazione dell'opera pubblica cui l'espropriazione è preordinata. Pertanto se, in sede di opposizione alla stima, il valore del suolo viene determinato detraendo il costo delle opere di urbanizzazione (nell'ipotesi realizzate dal Comune), anche tale costo va rapportato, in valori monetari, alla data del decreto di esproprio.
Riferimenti normativi: Legge 25/06/1865 num. 2359 art. 39, Legge 25/06/1865 num. 2359 art. 42
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)