Sez. 3, Sentenza n. 8113 del 27/08/1997 (Rv. 507227 - 01)
CONTRATTI AGRARI - AFFITTO DI FONDI RUSTICI - AFFITTO A COLTIVATORE DIRETTO - RISOLUZIONE - INADEMPIMENTO - IN GENERE | Forme di inadempimento ex art. 5 legge n. 203 del 1982 - Carattere esemplificativo - Disciplina ex legge n. 203 dl 1982 - Applicabilità ai rapporti "de facto" e "de iure" comunque in corso.
CONTRATTI AGRARI - AFFITTO DI FONDI RUSTICI - AFFITTO A COLTIVATORE DIRETTO - RISOLUZIONE - INADEMPIMENTO - IN GENERE
Ai fini della risoluzione del contratto di affitto ai sensi dell'art. 5 legge n. 203 del 1982, le cui disposizioni sono applicabili a tutti i rapporti comunque in corso, "de facto" o "de iure", alla data della sua entrata in vigore, il riferimento a specifiche forme di inadempimento del conduttore è meramente esemplificativo, per cui non esclude la rilevanza di altri comportamenti dell'affittuario.
Riferimenti normativi: Legge 03/05/1982 num. 203 art. 5, Legge 03/05/1982 num. 203 art. 53
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)