Sez. 3, Sentenza n. 325 del 11/01/2001 (Rv. 543057 - 01)
MEDIAZIONE - PROVVIGIONE | Conclusione dell'affare - Nozione - Costituzione del vincolo giuridico azionabile fra le parti messe in contatto - Sufficienza.
MEDIAZIONE - PROVVIGIONE
Ai fini del riconoscimento del diritto del mediatore alla provvigione, l'affare deve ritenersi concluso quando fra le parti poste in relazione dal mediatore siasi costituito un vincolo giuridico che abiliti ciascuna di esse ad agire per l'esecuzione del contratto.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1754, Cod. Civ. art. 1755
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)