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Sez. 3, Sentenza n. 5080 del 21/05/1998 (Rv. 515654 - 01)

MEDIAZIONE - PROVVIGIONE | Conclusione dell'affare - Nozione - Costituzione di un vincolo giuridico azionabile fra le parti messe in contatto - Sufficienza - Avvenuta sostituzione di una delle parti - Conseguenze.
Stato
decisa il 1998-05-21
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/515654-01

MEDIAZIONE - PROVVIGIONE

Al fine di riconoscere il diritto del mediatore alla provvigione, l'affare deve ritenersi concluso quando tra le parti poste in relazione dal mediatore si sia costituito un vincolo giuridico che abiliti ciascuna di esse ad agire per l'adempimento del contratto, indipendentemente dal fatto che, a tal fine, siano formulate concrete rivendicazioni in via giudiziale o no. Il mediatore ha diritto al pagamento della provvigione nei confronti delle parti che conclusero l'affare, ove si verifichi la sostituzione di una di esse nella stipulazione del contratto, indipendentemente dal concreto coinvolgimento della parte sostituita nella ricerca e nella sostituzione del diverso contraente.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1755

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)