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Sez. 3, Sentenza n. 10706 del 27/09/1999 (Rv. 530308 - 01)

IMPUGNAZIONI CIVILI - IMPUGNAZIONI IN GENERALE - INTERESSE ALL'IMPUGNAZIONE | Sussistenza anche al momento della decisione - Necessità - Ricorso per Cassazione avverso sentenza pretorile di rigetto di opposizione a ordinanza ingiunzione - Sostituzione del provvedimento amministrativo opposto con altro irrogativo di sanzione ridotta - Inammissibilità del ricorso per Cassazione per sopravvenuta carenza di interesse - Sussistenza.
Stato
decisa il 1999-09-27
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/530308-01

IMPUGNAZIONI CIVILI - IMPUGNAZIONI IN GENERALE - INTERESSE ALL'IMPUGNAZIONE

L'interesse all'impugnazione deve sussistere non solo al momento della sua proposizione, ma anche al momento della decisione della stessa, così che il suo successivo venire meno ha le stesse conseguenze della sua carenza iniziale; va pertanto dichiarata l'inammissibilità del ricorso per cassazione proposto avverso la sentenza pretorile di rigetto dell'opposizione a ordinanza - ingiunzione irrogativa di sanzione pecuniaria per violazione amministrativa, ove, nelle more del giudizio di legittimità, l'amministrazione abbia modificato o sostituito il provvedimento oggetto del processo riducendo la sanzione originariamente irrogata, senza che, peraltro, possa configurarsi la necessità di una pronunzia di cassazione senza rinvio con travolgimento della sentenza pretorile, attesa la carenza di interesse alla eliminazione di una decisione riguardante un provvedimento amministrativo implicitamente revocato da quello successivo irrogativo di una sanzione ridotta, peraltro accettata dallo stesso ricorrente.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 100 CORTE COST., Legge 24/11/1981 num. 689 art. 22 CORTE COST., Legge 24/11/1981 num. 689 art. 23 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)