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Sez. L, Sentenza n. 3663 del 27/03/1993 (Rv. 481576 - 01)

Previdenza (assicurazioni sociali) - Controversie - Domanda giudiziale - Rapporto con il ricorso amministrativo | Inutile decorso del termine decennale ex art. 47 d.P.R. n. 639 del 1970 - Effetti - Procedimenti in corso alla data d'entrata in vigore del D.Lgs. n. 103 del 1991 - Estensione.
Stato
decisa il 1993-03-27
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/481576-01

Previdenza (assicurazioni sociali) - Controversie - Domanda giudiziale - Rapporto con il ricorso amministrativo

In tema d'integrazione al minimo di pensione di riversibilità a carico dell'I.N.P.S., l'inutile decorso del termine decennale previsto, per la proposizione della domanda giudiziale, dall'art. 47, secondo comma, del d.P.R. n. 639 del 1970 non determina perenzione di diritti sostanziali, ma fa solo venir meno una condizione di procedibilità dell'azione giudiziale, per il cui esperimento è perciò necessaria la proposizione di una nuova istanza amministrativa. Tale principio opera anche con riguardo a procedimenti in corso alla data di entrata in vigore del D.Lgs. 29 marzo 1991 n. 103, convertito con legge n. 166 del 1991, atteso che ad essi la disciplina dell'art. 6, primo comma di tale D.L. (il quale dispone - fra l'altro - che i termini previsti dall'art. 47, commi secondo e terzo, del citato d.P.R. sono posti a pena di decadenza per l'esercizio del diritto alle prestazioni previdenziali e che tale decadenza determina l'estinzione del diritto ai ratei pregressi e l'inammissibilità della relativa domanda giudiziale) non è applicabile per espressa previsione dello stesso art. 6. s

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2946 CORTE COST., DPR 30/04/1970 num. 639 art. 47 CORTE COST., Legge 11/03/1988 num. 67 art. 11 CORTE COST., Decreto Legge 29/03/1991 num. 103 art. 6 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)