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Sez. L, Sentenza n. 2562 del 17/03/1994 (Rv. 485770 - 01)

Previdenza (assicurazioni sociali) - Assicurazione per l'invalidità, vecchiaia e superstiti - Pensione ai superstiti - Riversibilità - In genere | Diritto all'integrazione al minimo della pensione di riversibilità - Decorrenza - Contemporanea titolarità di altra pensione - Irrilevanza - Prescrizione decennale - Operatività - Domanda amministrativa della pensione - Effetto interruttivo - Retroattività della sentenza costituzionale n. 314 del 1985 - Inutile decorso del termine decennale ex art. 58 legge n. 153 del 1969 ed ex art. 47 d.P.R. n. 639 del 1970 rispetto alla concessione della pensione non integrata - Influenza - Esclusione.
Stato
decisa il 1994-03-17
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/485770-01

Previdenza (assicurazioni sociali) - Assicurazione per l'invalidità, vecchiaia e superstiti - Pensione ai superstiti - Riversibilità - In genere

Il diritto all'integrazione al minimo della pensione di riversibilità, che, ai sensi dell'art. 5 del D.Lgt. 18 gennaio 1945 n. 39, decorre - sia quanto alla pensione che quanto all'integrazione della medesima - dal primo giorno del mese successivo a quello del decesso dell'assicurato o del pensionato (anziché dal primo giorno del mese successivo alla presentazione della domanda amministrativa, come invece previsto dall'art. 18 del d.P.R. 27 aprile 1968 n. 488 per la pensione d'invalidità) e che, per effetto della sentenza della Corte Costituzionale n. 314 del 1985, spetta nonostante la contemporanea titolarità di altra pensione, è soggetto all'ordinaria prescrizione decennale. Su questa incide, come atto interruttivo, la domanda amministrativa della prestazione, e l'effetto retroattivo della ricordata pronuncia costituzionale sui ratei di pensione non integrati, ma non ancora prescritti alla data di quella domanda, non trova ostacolo nell'inutile decorso - rispetto al provvedimento attributivo della pensione non integrata - del termine decennale previsto dagli artt. 58 della legge n. 153 del 1969 e 47 del d.P.R. n. 639 del 1970, dal momento che detto termine, definibile di decadenza procedimentale, ha la sola funzione di delimitare l'efficacia temporale della condizione di procedibilità dell'azione giudiziaria costituita dall'esaurimento della procedura amministrativa, ponendo a carico dell'interessato, per il caso di suo inutile decorso, l'onere di preventivamente riattivarla con una nuova istanza.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2946 CORTE COST., Decr. Legge Luogoten. 18/01/1945 num. 39 art. 5, DPR 27/04/1968 num. 488 art. 18 CORTE COST., Legge 30/04/1969 num. 153 art. 58, DPR 30/04/1970 num. 639 art. 47 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)