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Sez. L, Sentenza n. 1779 del 17/02/2000 (Rv. 533975 - 01)

PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - ASSICURAZIONE PER L'INVALIDITÀ, VECCHIAIA E SUPERSTITI - PENSIONI - MISURA - IN GENERE | Integrazione al minimo - Decadenza sostanziale ex art. 6 D.L. n. 103 del 1991 - Effetti - Estinzione del diritto ai ratei pregressi - Inclusione - Estinzione del diritto alla prestazione e impedimento dell'eventuale "cristallizzazione" - Inammissibilità.
Stato
decisa il 2000-02-17
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/533975-01

PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - ASSICURAZIONE PER L'INVALIDITÀ, VECCHIAIA E SUPERSTITI - PENSIONI - MISURA - IN GENERE

In tema di integrazione al minimo di pensione a carico dell'I.N.P.S., la decadenza sostanziale prevista dall'art. 6 D.L. n. 103 del 1991, in caso di inutile decorso del termine decennale per la proposizione della domanda giudiziale, determina l'estinzione del diritto ai singoli ratei pregressi - non fatto valere dinanzi al giudice nel decennio dalla maturazione di ciascuno di essi ovvero, in caso di proposizione tempestiva del ricorso amministrativo, dalla decisione sul ricorso o dalla scadenza del termine per la decisione - e non anche l'estinzione del diritto al trattamento integrato; ne consegue che l'estinzione del diritto al pagamento anche della totalità dei ratei dovuti a titolo di integrazione al minimo non elimina anche il credito (eventuale, in quanto subordinato alla sussistenza dei requisiti di reddito) agli ulteriori ratei di importo corrispondente all'integrazione (cosiddetta "cristallizzazione"). (Principio formulato con riferimento ad una fattispecie cui non è applicabile la nuova disciplina di cui all'art. 4 D.L. 19 settembre 1992 n. 384, convertito in legge 14 novembre 1992 n. 438).

Riferimenti normativi: DPR 30/04/1970 num. 639 art. 47 CORTE COST., Decreto Legge 29/03/1991 num. 103 art. 6 CORTE COST., Legge 01/06/1991 num. 166 CORTE COST., Decreto Legge 19/09/1992 num. 384 art. 4 CORTE COST., Legge 14/11/1992 num. 438 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2946 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)