Sez. L, Sentenza n. 19273 del 24/09/2004 (Rv. 577355 - 01)
ASSISTENZA E BENEFICENZA PUBBLICA - PRESTAZIONI ASSISTENZIALI - IN GENERE | Assegno d invalidità - Sopravvenuto godimento di rendite o prestazioni - Rilevanti ai fini dell'esclusione totale o parziale - Carattere dela continuità - Nozione - Borsa di inserimento lavorativo ex legge regionale Friuli Venezia Giulia n. 17 del 1994 - Esclusione del suddetto carattere.
ASSISTENZA E BENEFICENZA PUBBLICA - PRESTAZIONI ASSISTENZIALI - IN GENERE
L'art. 26, comma terzo, n. 1, della legge n. 153 del 1969, cui rinvia l'art. 13 della legge n. 118 del 1971, per la definizione delle condizioni economiche necessarie per la corresponsione dell'assegno di invalidità civile, là dove prevede l'esclusione dal diritto di coloro che hanno titolo a rendite o prestazioni economiche previdenziali ed assistenziali (fatta eccezione per gli assegni familiari) erogate con carattere di continuità dallo stato o da altri enti pubblici o da Stati esteri, dev'essere interpretato nel senso che con il termine "continuità" il legislatore si sia voluto riferire ad erogazioni che assolvano la stessa funzione ed abbiano la stessa natura dell'intervento previdenziale del quale debbano giustificare l'eliminazione totale o parziale e quindi siano destinate ad accompagnare la situazione di bisogno fino a che perdura. Ne consegue che deve escludersi che il suddetto carattere possa riconoscersi ad una erogazione temporanea, sostanzialmente predeterminata in una cifra fissa, e, quindi, non destinata ad accompagnare la situazione di bisogno (rilevante agli effetti dell'assegno di invalidità civile) fino a quando perdura, qual è la "Borsa di inserimento lavorativo", prevista dall'art. 6 della legge Regione Friuli Venezia Giulia n. 17 del 1994 con durata annuale e rinnovabile per una sola volta, senza che in contrario rilevi che il pagamento sia stato previsto in rate mensili, anziché in unica soluzione.
Riferimenti normativi: Legge 30/04/1969 num. 153 art. 26 com. 3 CORTE COST., Legge 30/03/1971 num. 118 art. 13 CORTE COST., Legge Reg. Friuli-Venezia-Giulia 27/10/1994 num. 17 art. 6
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)