Sez. L, Sentenza n. 8799 del 27/06/2001 (Rv. 547785 - 01)
ASSISTENZA E BENEFICENZA PUBBLICA - PENSIONE SOCIALE - IN GENERE | Assegno sociale - Redditi dell'interessato - Calcolo - Criteri - Computabilità di prestazioni erogate dal Comune di appartenenza - Condizioni - Fattispecie regolata dalla normativa antecedente l'entrata in vigore del D.Lgs. n. 112 del 1998.
ASSISTENZA E BENEFICENZA PUBBLICA - PENSIONE SOCIALE - IN GENERE
Dal combinato disposto dell'art. 3 della legge n. 335 del 1995 e 26 della legge n. 153 del 1969 (come modificato dall'art. 3 del D.L. n. 30 del 1974, convertito nella legge n. 114 del 1974) si desume che in riferimento al contesto normativo precedente all'entrata in vigore del D.Lgs. n. 112 del 1998, affinché una prestazione erogata da un Comune sia computabile tra i redditi del soggetto che domanda l'assegno sociale è necessario che siano specificamente accertati la finalità assistenziale e soprattutto il carattere di continuità della relativa erogazione. (Nella specie la S.C. ha confermato la sentenza impugnata che aveva ritenuto che per il riconoscimento del diritto all'assegno sociale non fosse computabile nel reddito dell'interessato un sussidio corrispostogli dal Comune di appartenenza, sul rilievo che la specifica finalità assistenziale di tale sussidio e il suo carattere di continuità erano rimasti del tutto inesplorati).
Riferimenti normativi: Legge 08/08/1995 num. 335 art. 3 CORTE COST., Legge 30/04/1969 num. 153 art. 26 CORTE COST., Decreto Legge 02/03/1974 num. 30 art. 3 CORTE COST., Legge 16/04/1974 num. 114 CORTE COST., Decreto Legisl. 31/03/1998 num. 112 CORTE COST., Decreto Legisl. 18/06/1998 num. 237 art. 3, Legge 08/11/2000 num. 328 art. 23
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)