diritto.io

Sez. L, Sentenza n. 10248 del 04/05/2009 (Rv. 608194 - 01)

ASSISTENZA E BENEFICENZA PUBBLICA - PENSIONE SOCIALE - IN GENERE | Assegno sociale - Redditi dell'interessato - Calcolo - Criteri - Computabilità di prestazioni erogate dal Comune di appartenenza - Condizioni.
Stato
decisa il 2009-05-04
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/608194-01

ASSISTENZA E BENEFICENZA PUBBLICA - PENSIONE SOCIALE - IN GENERE

In tema di assegno sociale, dal combinato disposto degli artt. 3 della legge 8 agosto 1995, n. 335 e 26 della legge 30 aprile 1969, n. 153 (come modificato dall'art. 3 del d.l. 2 marzo 1974, n. 30, convertito nella legge 16 aprile 1974, n. 114) si desume che, in riferimento al contesto normativo precedente alla riforma dettata con legge 8 novembre 2000, n. 328, affinché una prestazione erogata da un Comune, integrando i redditi dell'interessato sia tale da costituire ostacolo al conseguimento del diritto all'assegno, è necessario che siano specificamente accertati la finalità assistenziale della prestazione, che il beneficiario della stessa vi abbia titolo, e che essa abbia carattere di continuità.

Riferimenti normativi: Decreto Legge 02/03/1974 num. 30 art. 3 CORTE COST., Legge 30/04/1969 num. 153 art. 26 CORTE COST., Legge 16/04/1974 num. 114 CORTE COST., Legge 08/08/1995 num. 335 art. 3 CORTE COST., Legge 08/11/2000 num. 328

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)