diritto.io

Sez. 3, Sentenza n. 19272 del 12/09/2014 (Rv. 632261 - 01)

LOCAZIONE - IN GENERE (NOZIONE, CARATTERI, DISTINZIONI) | Leasing traslativo - Risoluzione del contratto - Clausola di irripetibilità dei canoni versati - Natura - Effetti processuali.
Stato
decisa il 2014-09-12
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/632261-01

LOCAZIONE - IN GENERE (NOZIONE, CARATTERI, DISTINZIONI)

In materia di leasing traslativo, le parti possono convenire, ai sensi dell'art. 1526 cod. civ., applicabile in via analogica, l'irripetibilità dei canoni versati al concedente in esito alla risoluzione del contratto, la cui natura di clausola penale ne preclude, nel giudizio successivamente instaurato, la rilevabilità d'ufficio e la deducibilità dopo il decorso dei termini di cui all'art. 183 cod. proc. civ., trattandosi di eccezione in senso stretto.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1382, Cod. Civ. art. 1453, Cod. Civ. art. 1526 com. 1, Cod. Civ. art. 1526 com. 2, Cod. Proc. Civ. art. 183 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)