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Sez. 1, Sentenza n. 3140 del 14/03/1992 (Rv. 476268 - 01)

Tributi (In generale) - Prescrizione e decadenza - In genere | Termini di prescrizione e decadenza - Proroga - Decreti del Ministro delle Finanze ex art. 1 del D.L. n. 498 del 1961 - Natura - Conoscenza da parte del giudice - Obbligo - Sussistenza - Esclusione - Produzione in giudizio - Onere della parte - Produzione in sede di legittimità - Ammissibilità - Esclusione.
Stato
decisa il 1992-03-14
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/476268-01

Tributi (In generale) - Prescrizione e decadenza - In genere

I decreti emessi dal Ministro delle Finanze, al fine della proroga dei termini di prescrizione e decadenza in materia di imposte e tasse a favore dello Stato, ai sensi dell'art. 1 del D.L. 21 giugno 1961 n. 498 - convertito nella legge 28 luglio 1961 n. 770 -, modificato dall'art. 18 della legge 2 dicembre 1975 n. 576 e dall' art. 1 della legge 25 ottobre 1985 n. 592, è atto meramente ricognitivo delle circostanze al cui accertamento la legge ricollega la proroga ed è conseguentemente privo della forza di legge e sottratto all'operatività del principio "iura novit curia", essendo rimesso alla parte che ne invochi l'autorità l'onere di produrlo in giudizio, senza, peraltro, che tale produzione possa avvenire per la prima volta in sede di legittimità.

Riferimenti normativi: Decreto Legge 21/06/1961 num. 498 art. 1 CORTE COST., Legge 28/07/1961 num. 770 CORTE COST., Legge 02/12/1975 num. 576 art. 18, Legge 25/10/1985 num. 592 art. 1 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)