Sez. L, Sentenza n. 2796 del 28/03/1996 (Rv. 496649 - 01)
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - ESTINZIONE DEL RAPPORTO - LICENZIAMENTO COLLETTIVO - RIDUZIONE E CRITERI DI SCELTA DEL PERSONALE | Criteri ex accordi interconfederali del 1950 e del 1965 - Presupposto - Comparazione fra i lavorati all'interno di gruppi determinati in funzioni di uguali mansioni o livelli di inquadramento - Esclusione - Limiti.
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - ESTINZIONE DEL RAPPORTO - LICENZIAMENTO COLLETTIVO - RIDUZIONE E CRITERI DI SCELTA DEL PERSONALE
In tema di licenziamento collettivo per riduzione di personale i criteri di selezione dei lavoratori da licenziare dettati dagli accordi interconfederali 20 dicembre 1950 (efficace "erga omnes" ai sensi del d.P.R. 14 luglio 1960 n. 1019) e 5 maggio 1965 non postulano che la comparazione fra i lavoratori venga effettuata all' interno di gruppi determinati in funzione di eguali mansioni o livelli di inquadramento, potendo tale circoscritta comparazione giustificarsi solo in base al criterio delle esigenze tecniche e produttive, quante volte queste rendano necessario mantenere in servizio un certo numero di dipendenti di determinate qualifiche e mansioni.
Riferimenti normativi: Legge 15/07/1966 num. 604 art. 11 CORTE COST., DPR 14/07/1960 num. 1019 CORTE COST., Contr. Coll. 05/05/1965
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)