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Sez. L, Sentenza n. 2796 del 28/03/1996 (Rv. 496649 - 01)

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - ESTINZIONE DEL RAPPORTO - LICENZIAMENTO COLLETTIVO - RIDUZIONE E CRITERI DI SCELTA DEL PERSONALE | Criteri ex accordi interconfederali del 1950 e del 1965 - Presupposto - Comparazione fra i lavorati all'interno di gruppi determinati in funzioni di uguali mansioni o livelli di inquadramento - Esclusione - Limiti.
Stato
decisa il 1996-03-28
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/496649-01

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - ESTINZIONE DEL RAPPORTO - LICENZIAMENTO COLLETTIVO - RIDUZIONE E CRITERI DI SCELTA DEL PERSONALE

In tema di licenziamento collettivo per riduzione di personale i criteri di selezione dei lavoratori da licenziare dettati dagli accordi interconfederali 20 dicembre 1950 (efficace "erga omnes" ai sensi del d.P.R. 14 luglio 1960 n. 1019) e 5 maggio 1965 non postulano che la comparazione fra i lavoratori venga effettuata all' interno di gruppi determinati in funzione di eguali mansioni o livelli di inquadramento, potendo tale circoscritta comparazione giustificarsi solo in base al criterio delle esigenze tecniche e produttive, quante volte queste rendano necessario mantenere in servizio un certo numero di dipendenti di determinate qualifiche e mansioni.

Riferimenti normativi: Legge 15/07/1966 num. 604 art. 11 CORTE COST., DPR 14/07/1960 num. 1019 CORTE COST., Contr. Coll. 05/05/1965

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)