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Sez. 1, Sentenza n. 43 del 13/01/1971 (Rv. 349359 - 01)

PRESCRIZIONE CIVILE - NON RILEVABILITA D'UFFICIO.*
Stato
decisa il 1971-01-13
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/349359-01

PRESCRIZIONE CIVILE - NON RILEVABILITA D'UFFICIO.*

La prescrizione costituisce un fatto non impeditivo ma estintivo del diritto e, come espressamente dispone l'art 2938 cod civ, non puo essere rilevata d'ufficio dal giudice.*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2934, Cod. Civ. art. 2938

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)