Sez. 1, Sentenza n. 43 del 13/01/1971 (Rv. 349359 - 01)
PRESCRIZIONE CIVILE - NON RILEVABILITA D'UFFICIO.*
PRESCRIZIONE CIVILE - NON RILEVABILITA D'UFFICIO.*
La prescrizione costituisce un fatto non impeditivo ma estintivo del diritto e, come espressamente dispone l'art 2938 cod civ, non puo essere rilevata d'ufficio dal giudice.*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2934, Cod. Civ. art. 2938
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)