Sez. L, Sentenza n. 249 del 18/01/1977 (Rv. 383773 - 01)
CONCESSIONI AMMINISTRATIVE IN GENERE - RAPPORTO DI CONCESSIONE - ESTINZIONE - REVOCA - DECADENZA - PASSAGGIO DEL BENE OGGETTO DELLA CONCESSIONE ALL'ENTE CONCEDENTE - RAPPORTI GIURIDICI - SOSTITUZIONE DEL CONCEDENTE AL CONCESSIONARIO - CONDIZIONI - REVOCA DI UNA CONCESSIONE MINERARIA E CHIUSURA DEFINITIVA DELLA MINIERA - RAPPORTI DI LAVORO - DISCIPLINA EX ART 2112 COD CIV - INAPPLICABILITA.*
CONCESSIONI AMMINISTRATIVE IN GENERE - RAPPORTO DI CONCESSIONE - ESTINZIONE - REVOCA - DECADENZA - PASSAGGIO DEL BENE OGGETTO DELLA CONCESSIONE ALL'ENTE CONCEDENTE - RAPPORTI GIURIDICI - SOSTITUZIONE DEL CONCEDENTE AL CONCESSIONARIO - CONDIZIONI - REVOCA DI UNA CONCESSIONE MINERARIA E CHIUSURA DEFINITIVA DELLA MINIERA - RAPPORTI DI LAVORO - DISCIPLINA EX ART 2112 COD CIV - INAPPLICABILITA.*
Nell'ipotesi di revoca o decadenza della concessione e conseguente passaggio del bene oggetto della concessione dal privato concessionario all'ente concedente, il principio dell'inerenza alla azienda dei rapporti giuridici per essa costituiti in tanto puo trovare applicazione, in quanto all'acquisto del bene oggetto della concessione faccia seguito l'utilizzazione da parte dell'ente concedente dell'organizzazione aziendale predisposta dal concessionario per lo svolgimento della medesima attivita economica. Pertanto, se a seguito della revoca di una concessione mineraria la miniera sia stata definitivamente chiusa senza alcun ulteriore sfruttamento da parte dell'ente concedente, il trasferimento della azienda rimane completamente escluso e non puo quindi trovare applicazione la disciplina contenuta nell'art 2112 cod civ.*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2112
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)