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Sez. 1, Sentenza n. 4204 del 27/04/1999 (Rv. 525802 - 01)

SANZIONI AMMINISTRATIVE - APPLICAZIONE - ORDINANZA - PROCEDIMENTO - IN GENERE | Sanzione pecuniaria prevista dal nuovo codice della strada - Ordinanza irrogativa della sanzione ex art. 204 primo comma di detto codice - Termine per la sua emanazione da parte del prefetto - Natura - Perentoria - Parametri di riferimento - Processualcivilistici - Esclusione - Desunzione dalla legge n. 241 del 1990 - Necessità - Sussistenza.
Stato
decisa il 1999-04-27
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/525802-01

SANZIONI AMMINISTRATIVE - APPLICAZIONE - ORDINANZA - PROCEDIMENTO - IN GENERE

Al fine di stabilire la natura del termine di sessanta giorni, concesso al prefetto dall'art. 204 primo comma del nuovo codice della strada per l'emanazione dell'ordinanza-ingiunzione, irrogativa di una sanzione amministrativa pecuniaria, non deve farsi riferimento al principio, emergente dagli articoli 152 secondo comma cod. proc. civ. e 173 primo comma cod. pen., in ordine alla necessità, per i termini previsti da una disposizione di legge, di un'espressa qualificazione di perentorietà da parte della legge stessa, riguardando tali norme i termini relativi ai procedimenti giurisdizionali, bensì deve farsi applicazione della normativa della legge n. 241 del 1990 - espressamente qualificata di carattere generale dall'art. 29 della stessa legge e, dunque, applicabile anche al procedimento ex art. 204 citato - sui termini imposti alla P.A. nell'ambito del procedimento amministrativo, e segnatamente della norma dell'art. 2 di detta legge, che, imponendo alla pubblica amministrazione l'obbligo di concludere ogni procedimento entro il termine di trenta giorni, se non sia previsto, con riguardo allo specifico procedimento, un apposito altro termine, implica che l'osservanza del termine stesso (sia esso quello generale di trenta giorni o quello specificamente previsto, come nel caso del suddetto art. 204) integri un requisito di legittimità del provvedimento amministrativo, con la conseguenza che la sua inosservanza configura una violazione di legge, sindacabile in cassazione, e comporta l'annullamento dell'ordinanza - ingiunzione (nell'affermare questi principi la Suprema Corte ha espressamente censurato la sentenza pretorile che aveva qualificato come ordinatorio il predetto termine ex art. 204).

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 152 com. 2, Cod. Proc. Pen. art. 173 CORTE COST., Cod. Strada art. 204 com. 1, Legge 15/06/1959 num. 393 art. 204 com. 1, Legge 07/08/1990 num. 241 art. 2, Legge 07/08/1990 num. 241 art. 29, Legge 24/11/1981 num. 689 CORTE COST. PENDENTE, Decreto Legisl. 30/04/1992 num. 285 art. 204 CORTE COST. PENDENTE

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)