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Sez. L, Sentenza n. 5044 del 21/07/1983 (Rv. 429914 - 01)

PROCEDIMENTO CIVILE - SOSPENSIONE DEL PROCESSO - NECESSARIA - GIUDIZIO SUL "QUANTUM DEBEATUR" - IMPUGNAZIONE DELLA SENTENZA RESA NEL SEPARATO GIUDIZIO SULL'"AN" - SOSPENSIONE - NECESSITÀ.*
Stato
decisa il 1983-07-21
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/429914-01

PROCEDIMENTO CIVILE - SOSPENSIONE DEL PROCESSO - NECESSARIA - GIUDIZIO SUL "QUANTUM DEBEATUR" - IMPUGNAZIONE DELLA SENTENZA RESA NEL SEPARATO GIUDIZIO SULL'"AN" - SOSPENSIONE - NECESSITÀ.*

L'art. 295 cod. proc. civ. - il quale prevede la sospensione necessaria del processo, oltre che nell'ipotesi considerata dallo art. 3 cod. proc. pen., in ogni altro caso in cui il giudice investito della causa, o altro giudice, debba risolvere una controversia civile o amministrativa dalla cui definizione dipende la decisione della causa stessa - deve trovare applicazione anche in ordine al giudizio sul quantum debeatur, che, ove sia stata impugnata la sentenza resa nel separato giudizio sull'an, deve essere sospeso fino alla definizione del giudizio sull'an, avente carattere di indispensabile antecedente logico-giuridico della decisione sul quantum. (Conf 3736/81, mass n 414373).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 278, Cod. Proc. Civ. art. 295 CORTE COST. PENDENTE, Cod. Proc. Pen. art. 3

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)