Sez. L, Sentenza n. 379 del 21/01/1986 (Rv. 443992 - 01)
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - CONTRIBUTI ASSICURATIVI - VERSAMENTO - RETRIBUZIONE IMPONIBILE - PREVISIONE DI EMOLUMENTO DETERMINATO INDENNITÀ DI TRASFERTA NELLA CONTRATTAZIONE COLLETTIVA - INCLUSIONE NELLA RETRIBUZIONE IMPONIBILE - CONDIZIONI.*
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - CONTRIBUTI ASSICURATIVI - VERSAMENTO - RETRIBUZIONE IMPONIBILE - PREVISIONE DI EMOLUMENTO DETERMINATO INDENNITÀ DI TRASFERTA NELLA CONTRATTAZIONE COLLETTIVA - INCLUSIONE NELLA RETRIBUZIONE IMPONIBILE - CONDIZIONI.*
L'ammontare della retribuzione assoggettata e contribuzione assicurativa obbligatoria è sottratto all'autonomia negoziale delle parti ed è direttamente determinato dall'art. 12 della legge 30 aprile 1969 n. 153, il quale, dopo aver incluso in esso ogni importo che il lavoratore riceva dal datore di lavoro "in dipendenza del rapporto di lavoro" (ossia in adempimento di obbligazioni che trovano titolo nel contratto di lavoro, anche senza specifica correlazione con la prestazione lavorativa), introduce, con elencazione tassativa, una serie di eccezioni, fra cui quella dell'indennità di trasferta, che comprende nella retribuzione imponibile per la sola percentuale del 50% presumendo che la restante parte integri un rimborso di spese. Pertanto, ove la contrattazione collettiva preveda un emolumento denominato indennità di trasferta, occorre distinguere tra l'ipotesi della trasferta vera e propria (la quale postula la predeterminazione di un luogo fisso dell'attività lavorativa ed un provvisorio mutamento del luogo stesso, in base a scelte imprenditoriali di carattere contingente) e l'ipotesi in cui invece al lavoratore non sia assegnata alcuna determinata Sede di lavoro, per il fatto che lo stesso è tenuto ad operare normalmente fuori Sede, giacché in tal caso il suddetto emolumento si correla nella sua totalità alla causa tipica e normale del rapporto e si pone in funzione corrispettiva rispetto alla specialità della prestazione lavorativa. (V 6310/85, mass n 443410; (V 3292/85, mass n 440958; (V 6751/83, mass n 431467; (V 6697/83, mass n 431419).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2099 CORTE COST., Legge 30/04/1969 num. 153 art. 12 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)