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Sez. L, Sentenza n. 6697 del 11/11/1983 (Rv. 431419 - 01)

PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - CONTRIBUTI ASSICURATIVI - IN GENERE - INDENNITÀ DI TRASFERTA - RICOMPRENSIONE NELLA RETRIBUZIONE IMPONIBILE - CONDIZIONI - LIMITI.*
Stato
decisa il 1983-11-11
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/431419-01

PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - CONTRIBUTI ASSICURATIVI - IN GENERE - INDENNITÀ DI TRASFERTA - RICOMPRENSIONE NELLA RETRIBUZIONE IMPONIBILE - CONDIZIONI - LIMITI.*

L'indennità di trasferta ed altri analoghi emolumenti sono soggetti a contribuzione previdenziale nell'intera misura del loro importo allorché costituiscano corrispettivo dell'Obbligo assunto dal lavoratore contrattualmente di adempiere la propria prestazione soltanto e sempre in luoghi diversi determinabili sulla base delle opere da eseguire, mentre sono soggetti a detta contribuzione nella sola misura del cinquanta per cento ove abbiano funzione solo parzialmente retributiva, in quanto diretti, in parte a compensare il lavoratore del maggior disagio sopportato e della perdita di erogazioni riservategli in occasione del suo lavoro in Sede e per altra parte, invece, a tenerlo indenne dal depauperamento economico conseguente alle spese di viaggio, di vitto ed alloggio. (V 4062/82, mass n 422025; (V 2912/82, mass n 420803; (V 2003/80, mass n 405635; (V 558/78, mass n 389867).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1182, Cod. Civ. art. 2094, Cod. Civ. art. 2099 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2103 CORTE COST., Legge 30/04/1969 num. 153 art. 12 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)