Sez. 1, Sentenza n. 9598 del 14/09/1991 (Rv. 473847 - 01)
Trascrizione - Leggi speciali - Libri speciali (Sistema tavolare) | Domanda di iscrizione nei suddetti libri - Procedimento promosso davanti al giudice tavolare - Definizione in sede di reclamo da parte del Tribunale o della Corte di Appello - Relativo decreto - Natura - Impugnabilità in Cassazione ex art. 111 Cost. - Esclusione - Diritto tavolare - Lesione - Tutela in via contenziosa - Ammissibilità.
Trascrizione - Leggi speciali - Libri speciali (Sistema tavolare)
Il decreto con il quale il tribunale o la corte d'appello, secondo la previsione degli art. 126 e s. del r.d. 28 marzo 1929 n. 499 sui libri fondiari, definiscono, in sede di reclamo, il procedimento promosso davanti al giudice tavolare con domanda di iscrizione nei suddetti libri, non è impugnabile con ricorso per cassazione, a norma dell'art. 111 cost., in quanto costituisce un provvedimento privo di carattere decisorio, il quale si ricollega al semplice accertamento dell'insussistenza di ostacoli di carattere formale all'iscrizione ed è inidoneo ad incidere su posizioni di diritto soggettivo, rimanendo salva l'impugnativa, in via contenziosa, da parte di chi ritenga leso il suo diritto tavolare (art. 61 r.d. cit.).
Riferimenti normativi: Regio Decr. 28/03/1929 num. 499 art. 61, Regio Decr. 28/03/1929 num. 499 art. 94, Regio Decr. 28/03/1929 num. 499 art. 126, Regio Decr. 28/03/1929 num. 499 art. 130 bis
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)