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Sez. 1, Sentenza n. 10379 del 22/10/1997 (Rv. 509119 - 01)

TRASCRIZIONE - LEGGI SPECIALI - LIBRI SPECIALI (SISTEMA TAVOLARE) | Domanda di iscrizione nei suddetti libri - Procedimento promosso davanti al giudice tavolare - Definizione in sede di reclamo da parte del Tribunale o della Corte d'appello - Relativo decreto - Natura - Impugnabilità per cassazione ex art. 111 Cost. - Esclusione - Diritto tavolare - Lesione - Tutela in via contenziosa - Ammissibilità - Fattispecie relativa ad un ricorso per Cassazione proposto non dalla parte, bensì dal notaio.
Stato
decisa il 1997-10-22
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/509119-01

TRASCRIZIONE - LEGGI SPECIALI - LIBRI SPECIALI (SISTEMA TAVOLARE)

Il decreto con il quale il Tribunale o la Corte d'appello, secondo la previsione degli artt. 126 e segg. del R.D. n. 499 del 1929, sui libri fondiari, definiscono, in sede di reclamo, il procedimento promosso davanti al giudice tavolare con domanda di iscrizione nei suddetti libri, non è impugnabile con ricorso per cassazione, a norma dell'art. 111 Cost., in quanto esso costituisce un provvedimento privo del carattere decisorio, che si ricollega al semplice accertamento (inserito in un procedimento di carattere amministrativo al cui oggetto è del tutto estranea la risoluzione di controversie concernenti i diritti soggettivi delle parti) della sussistenza, o meno, di ostacoli di carattere formale all'iscrizione ed è inidoneo ad incidere su posizioni di diritto soggettivo, rimanendo salva l'impugnativa, in via contenziosa (art. 61 del citato R.D.), da parte di chi ritenga leso il suo diritto tavolare (nella specie, la S.C., nel dichiarare, in virtù del principio enunciato nella massima, l'inammissibilità del proposto ricorso per cassazione, ha, altresì, rilevato che tale ricorso risultava proposto dal notaio, il quale, pur essendo preposto, ai sensi dell'art. 1 della legge notarile e dell'art. 76 della legge tavolare, a promuovere la procedura amministrativa di intavolazione, anche nelle fasi del reclamo sui provvedimenti del giudice tavolare, è, comunque, privo della legittimazione a proporre il ricorso straordinario di cui all'art. 111 Cost.).

Riferimenti normativi: Regio Decr. 28/03/1929 num. 499 art. 126, Regio Decr. 28/03/1929 num. 499 art. 61, Costituzione art. 111

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)