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Sez. 1, Sentenza n. 5866 del 25/05/1993 (Rv. 482508 - 01)

Sanzioni amministrative - Principi comuni - Elemento soggettivo | Stato di necessità - Sussistenza - Erronea supposizione - Conseguenze - Responsabilità - Esclusione - Ammissibilità - Condizioni.
Stato
decisa il 1993-05-25
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/482508-01

Sanzioni amministrative - Principi comuni - Elemento soggettivo

In tema di sanzioni amministrative, l'erronea supposizione della sussistenza dello stato di necessità da parte del trasgressore - concretizzandosi in un errore sul fatto, non punibile a norma dell'art. 3, capoverso, della legge 24 novembre 1981 n.689 - esclude la responsabilità, sempre che sia incolpevole.

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 54 CORTE COST., Legge 24/11/1981 num. 689 art. 3, Legge 24/11/1981 num. 689 art. 4

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)