Sez. 1, Sentenza n. 38848 del 18/09/2024 Cc. (dep. 22/10/2024) Rv. 287098-01
ESECUZIONE - GIUDICE DELL'ESECUZIONE - CONCORSO FORMALE E REATO CONTINUATO | Riconoscimento della continuazione “in executivis” - Aumento superiore al limite di cui all’art. 81 cod. pen. - Pena illegale - Mancata impugnazione del provvedimento - Successiva deducibilità dell'illegalità della pena innanzi al giudice dell’esecuzione - Sussistenza - Fattispecie.
ESECUZIONE - GIUDICE DELL'ESECUZIONE - CONCORSO FORMALE E REATO CONTINUATO
In tema di esecuzione, è illegale la pena che, in conseguenza del riconoscimento "in executivis" della continuazione, sia stata aumentata in misura superiore ai limiti stabiliti dall'art. 81, commi primo e secondo, cod. pen., sicché, pur se il provvedimento non sia stato impugnato, il condannato può chiedere al giudice dell'esecuzione di ricondurla entro i limiti inderogabili previsti dall'ordinamento. (Fattispecie relativa a richiesta presentata dal condannato a seguito della notifica del provvedimento di cumulo che aveva messo in esecuzione la pena illegale come rideterminata "in executivis").
Cod. Pen. art. 81 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 666 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 671 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 676 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)