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Sez. 1, Sentenza n. 271 del 13/01/1981 (Rv. 410690 - 01)

TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - IMPOSTA SULLE SOCIETA (SUL PATRIMONIO E SUL REDDITO DELLE SOCIETA) - ESENZIONI E RIDUZIONI - SOCIETA COOPERATIVE - BENEFICIO FISCALE PREVISTO DALL'ART 151 DEL DPR N 645 DEL 1958 - APPLICABILITA - CONDIZIONI - SOCIETA COOPERATIVA CON STATUTO PREVEDENTE LA UTILIZZAZIONE DEGLI UTILI, NON DISTRIBUITI TRA I SOCI, PER FINI MUTUALISTICI ANZICHE LA LORO PATRIMONIALIZZAZIONE PER FUTURI SCOPI DI PUBBLICA UTILITA - APPLICABILITA DEL PREDETTO BENEFICIO - ESCLUSIONE.*
Stato
decisa il 1981-01-13
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/410690-01

TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - IMPOSTA SULLE SOCIETA (SUL PATRIMONIO E SUL REDDITO DELLE SOCIETA) - ESENZIONI E RIDUZIONI - SOCIETA COOPERATIVE - BENEFICIO FISCALE PREVISTO DALL'ART 151 DEL DPR N 645 DEL 1958 - APPLICABILITA - CONDIZIONI - SOCIETA COOPERATIVA CON STATUTO PREVEDENTE LA UTILIZZAZIONE DEGLI UTILI, NON DISTRIBUITI TRA I SOCI, PER FINI MUTUALISTICI ANZICHE LA LORO PATRIMONIALIZZAZIONE PER FUTURI SCOPI DI PUBBLICA UTILITA - APPLICABILITA DEL PREDETTO BENEFICIO - ESCLUSIONE.*

L'art 26 della legge 14 dicembre 1947 n 1577, che elenca i tassativi requisiti, cui devono conformarsi gli statuti e gli Atti costitutivi delle societa cooperative, affinche l'art 151 del testo unico sulle imposte dirette (DPR 29 gennaio 1958 n 645) conceda la esenzione dall'imposta sulle societa alle societa cooperative, predispone una regolamentazione autonoma, rispetto al codice civile, in materia di cooperazione, con esclusivo riferimento alle agevolazioni tributarie ed alle misure di sostegno di carattere pubblicistico, sicche non puo considerarsi integrativo dell'art 2536 cod civ. pertanto, alla stregua della lettera del citato art 26, nonche della sua stessa ratio, diretta ad impedire il riconoscimento dei benefici previsti dalla legge n 1577 del 1947 ad organismi sociali che, pur avendo nominalmente finalita mutualistiche e di cooperazione, in realta perseguano intenti speculativi attraverso lo strumento della cooperazione, non puo giovarsi della esenzione dall'imposta sulle societa una societa cooperativa, il cui statuto preveda, conformemente all'art 2536, secondo comma, cod civ, la utilizzazione degli utili, dopo la distribuzione dei medesimi ai soci nella misura fissata dal menzionato art 26 per finalita mutualistiche, anziche la loro patrimonializzazione per i futuri scopi di pubblica utilita stabiliti da quest'ultima norma. (V 1840/72, mass n 358850).*

Riferimenti normativi: Decr. Leg. Capo Provv. Stato 14/12/1947 num. 1577 art. 26, Legge 06/08/1954 num. 603 CORTE COST., DPR 29/01/1958 num. 645 art. 151 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)