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Sez. 6, Sentenza n. 5702 del 12/11/1979 Ud. (dep. 07/05/1980) Rv. 145207 - 01

IMPUGNAZIONI PENALI - APPELLO - COGNIZIONE DEL GIUDICE D'APPELLO - REFORMATIO IN PEIUS (DIVIETO DI AGGRAVAMENTO DELLA PENA) - ESTENSIONE AI CALCOLI ESEGUITI PER DETERMINARE LA PENA COMPLESSIVA - ESCLUSIONE.*
Stato
decisa il 1979-11-12
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/145207-01

IMPUGNAZIONI PENALI - APPELLO - COGNIZIONE DEL GIUDICE D'APPELLO - REFORMATIO IN PEIUS (DIVIETO DI AGGRAVAMENTO DELLA PENA) - ESTENSIONE AI CALCOLI ESEGUITI PER DETERMINARE LA PENA COMPLESSIVA - ESCLUSIONE.*

Il divieto della reformatio in peius si riferisce unicamente alla pena complessiva e non ai singoli elementi di cui quella si compone, ne ai calcoli eseguiti per determinarla. (Conf mass n 143852).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Pen. art. 515 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)