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Sez. L, Sentenza n. 335 del 15/01/1983 (Rv. 425136 - 01)

IMPIEGO PUBBLICO - IMPIEGATI DELLO STATO - INDENNITÀ - BUONUSCITA - CONTROVERSIE RELATIVE - GIURISDIZIONE ESCLUSIVA DEL GIUDICE AMMINISTRATIVO EX ART. 6 DELLA LEGGE N. 75/1980 - CONTROVERSIE PENDENTI SULLA RILIQUIDAZIONE DI DETTA INDENNITÀ E SUGLI ACCESSORI CON L'INCLUSIONE DELLA TREDICESIMA MENSILITÀ - DECLARATORIA DI UFFICIO DELL'ESTINZIONE DEL PROCEDIMENTO EX ART. 6 CITATO - SOPRAVVENIENZA DELLA INDICATA LEGGE NELLE CONTROVERSIE TENDENTI AL CONSEGUIMENTO DELLA RIVALUTAZIONE EX ART. 429 COD. PROC. CIV. E DEGLI INTERESSI CORRISPETTIVI SULLE SOMME GIÀ EROGATE - AFFERMAZIONE DELLA GIURISDIZIONE ESCLUSIVA DEL GIUDICE AMMINISTRATIVO - NECESSITÀ.*
Stato
decisa il 1983-01-15
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/425136-01

IMPIEGO PUBBLICO - IMPIEGATI DELLO STATO - INDENNITÀ - BUONUSCITA - CONTROVERSIE RELATIVE - GIURISDIZIONE ESCLUSIVA DEL GIUDICE AMMINISTRATIVO EX ART. 6 DELLA LEGGE N. 75/1980 - CONTROVERSIE PENDENTI SULLA RILIQUIDAZIONE DI DETTA INDENNITÀ E SUGLI ACCESSORI CON L'INCLUSIONE DELLA TREDICESIMA MENSILITÀ - DECLARATORIA DI UFFICIO DELL'ESTINZIONE DEL PROCEDIMENTO EX ART. 6 CITATO - SOPRAVVENIENZA DELLA INDICATA LEGGE NELLE CONTROVERSIE TENDENTI AL CONSEGUIMENTO DELLA RIVALUTAZIONE EX ART. 429 COD. PROC. CIV. E DEGLI INTERESSI CORRISPETTIVI SULLE SOMME GIÀ EROGATE - AFFERMAZIONE DELLA GIURISDIZIONE ESCLUSIVA DEL GIUDICE AMMINISTRATIVO - NECESSITÀ.*

L'art. 6 della legge 20 marzo 1980 n. 75, in tema di computo della tredicesima mensilità nell'indennità di buonuscita spettante ai dipendenti dello stato e delle aziende autonome, il quale, con il primo comma, devolve le controversie su tale indennità, alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo, e, con il secondo comma, stabilisce che i giudizi pendenti sulla riliquidazione dell'indennità medesima con l'inclusione della tredicesima mensilità sono dichiarati estinti d'ufficio con compensazione delle spese (salva la facoltà dell'interessato di chiedere la riliquidazione alle competenti gestioni previdenziali e di ricorrere successivamente al giudice amministrativo), comporta, ove sopravvenga nel corso di controversia promossa per conseguire detta riliquidazione, con la rivalutazione ed il pagamento degli interessi corrispettivi sulle somme dovute per essa riliquidazione (in applicazione, rispettivamente, degli artt. 429 terzo comma cod. proc. civ. e 1282 primo comma cod. civ., in relazione all'art. 14 del d.P.R. 28 dicembre 1970 n. 1079), nonché per conseguire la stessa rivalutazione e gli stessi interessi sulle somme già erogate a titolo di indennità, la declaratoria di Estinzione del procedimento, con compensazione delle spese, per quanto riguarda le prime tre delle suddette richieste, tenuto conto che l'applicazione di quel secondo comma non può estendersi anche alle pretese accessorie (di rivalutazione e di interessi) rispetto alla maggiore quantificazione dell'indennità di buonuscita, mentre, per quanto riguarda le ultime due richieste, impone l'affermazione della giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo, ai sensi di quel primo comma, perché i crediti per rivalutazione ed interessi corrispettivi sulle somme già erogate non configurano questioni attinenti a diritti patrimoniali conseguenziali prescindendo da indagini sulla colpevolezza del debitore nella fase dello adempimento, e non investono rapporti ulteriori o diversi rispetto a quello principale devoluto da detta ultima norma in via esclusiva al giudice amministrativo. (Conf 3759/81, mass n 414402).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1282, Cod. Proc. Civ. art. 429 CORTE COST., Regio Decr. 26/06/1924 num. 1054 art. 29 CORTE COST., DPR 28/12/1970 num. 1079 art. 14, Legge 06/12/1971 num. 1034 art. 7 CORTE COST., Legge 20/03/1980 num. 75 art. 6 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)