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Sez. L, Sentenza n. 5167 del 26/11/1977 (Rv. 388789 - 01)

IMPUGNAZIONI CIVILI - APPELLO - DOMANDE - NUOVE - IN GENERE - CONFIGURABILITA - CONDIZIONI - DOMANDA IN PRIMO GRADO DI DECLARATORIA DI ILLEGITTIMITA DEL LICENZIAMENTO CON LA CONDANNA DEL DATORE DI LAVORO ALLA RIASSUNZIONE O, IN MANCANZA, AL RISARCIMENTO DEL DANNO - RICHIESTA IN APPELLO DELL'INDENNITA DI PREAVVISO - NOVITA - SUSSISTENZA.*
Stato
decisa il 1977-11-26
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/388789-01

IMPUGNAZIONI CIVILI - APPELLO - DOMANDE - NUOVE - IN GENERE - CONFIGURABILITA - CONDIZIONI - DOMANDA IN PRIMO GRADO DI DECLARATORIA DI ILLEGITTIMITA DEL LICENZIAMENTO CON LA CONDANNA DEL DATORE DI LAVORO ALLA RIASSUNZIONE O, IN MANCANZA, AL RISARCIMENTO DEL DANNO - RICHIESTA IN APPELLO DELL'INDENNITA DI PREAVVISO - NOVITA - SUSSISTENZA.*

Costituisce domanda nuova, improponibile in appello, ogni mutamento non solo del petitum, ma anche della causa petendi, fondato su presupposti di fatto e su situazioni giuridiche non prospettate in primo grado e che, introducendo nel processo un nuovo tema di indagine e di decisione alterino l'oggetto sostanziale dell'Azione esercitata ed i termini della controversia. Richiesta, pertanto, in prime cure la dichiarazione di illegittimita del licenziamento con la condanna del datore di lavoro alla riassunzione o, in Mancanza di questa, al risarcimento del danno ai sensi dell'art 8 della legge 15 luglio 1966 n 604, costituisce domanda nuova la richiesta della indennita di preavviso, giustificabile sul contrario presupposto della legittimita del licenziamento. (V 3195/76, mass n 381983).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 345, Cod. Proc. Civ. art. 437 CORTE COST., Legge 15/07/1966 num. 604 art. 8 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)