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Sez. 3, Sentenza n. 5961 del 16/11/1979 (Rv. 402641 - 01)

IMPUGNAZIONI CIVILI - APPELLO - DOMANDE - NUOVE - CAUSA PETENDI E PETITUM - MUTAMENTO DELLA CAUSA PETENDI - CONSEGUENTE MUTAMENTO DEI FATTI COSTITUTIVI DEL DIRITTO ED ALTERAZIONE DELL'OGGETTO E DEI TERMINI DELLA CONTROVERSIA - IMPROPONIBILITA - RICHIESTA DI APPLICAZIONE DI NORME DIVERSE - AMMISSIBILITA - QUALIFICAZIONE GIURIDICA DEL FATTO COSTITUTIVO DELLA DOMANDA - POTERE DEL GIUDICE DI APPELLO.*
Stato
decisa il 1979-11-16
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/402641-01

IMPUGNAZIONI CIVILI - APPELLO - DOMANDE - NUOVE - CAUSA PETENDI E PETITUM - MUTAMENTO DELLA CAUSA PETENDI - CONSEGUENTE MUTAMENTO DEI FATTI COSTITUTIVI DEL DIRITTO ED ALTERAZIONE DELL'OGGETTO E DEI TERMINI DELLA CONTROVERSIA - IMPROPONIBILITA - RICHIESTA DI APPLICAZIONE DI NORME DIVERSE - AMMISSIBILITA - QUALIFICAZIONE GIURIDICA DEL FATTO COSTITUTIVO DELLA DOMANDA - POTERE DEL GIUDICE DI APPELLO.*

Non ogni mutamento della causa petendi innanzi al giudice di secondo grado determina mutamento della domanda, si da renderla improponibile come domanda nuova nel giudizio d'appello; tale effetto si verifica solo quando la diversa causa petendi dedotta innanzi al giudice di secondo grado, comporti, attraverso la prospettazione di nuove circostanze e situazioni giuridiche, il mutamento dei fatti costitutivi del diritto fatto valere in giudizio e alteri lo oggetto sostanziale dell'Azione ed i termini della controversia; quando, invece, si sia in presenza di una pretesa giudiziale fondata sugli stessi presupposti dedotti in primo grado, e pienamente legittima la richiesta di applicazione di norme diverse, non richiamate innanzi al primo giudice, e resta salvo, comunque, il potere del giudice d'appello di procedere alla esatta qualificazione giuridica del fatto costitutivo della domanda, inquadrando l'Azione proposta nella tipizzazione legislativa che le e propria. (V 5167/77, mass n 388789; (V 2079/76, mass n 380900).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 345

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)