Sez. 2, Sentenza n. 1634 del 07/06/1973 (Rv. 364504 - 01)
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - INDENNITA - DI FINE RAPPORTO DI LAVORO - DI ANZIANITA - DETERMINAZIONE - NORMATIVA APPLICABILE - CONTRATTO COLLETTIVO 20 APRILE 1962 PER I DIPENDENTI DI ENTI LIRICI - TRAMUTAMENTO AUTOMATICO DEI RAPPORTI PERIODICI DEI DIPENDENTI DI ENTI LIRICI IN RAPPORTI A TEMPO INDETERMINATO E COLLEGAMENTO DEI DIVERSI PERIODI DI COLLOCAMENTO STAGIONALE - RETROATTIVITA DEL PREDETTO CONTRATTO - CONFIGURABILITA - ESCLUSIONE.*
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - INDENNITA - DI FINE RAPPORTO DI LAVORO - DI ANZIANITA - DETERMINAZIONE - NORMATIVA APPLICABILE - CONTRATTO COLLETTIVO 20 APRILE 1962 PER I DIPENDENTI DI ENTI LIRICI - TRAMUTAMENTO AUTOMATICO DEI RAPPORTI PERIODICI DEI DIPENDENTI DI ENTI LIRICI IN RAPPORTI A TEMPO INDETERMINATO E COLLEGAMENTO DEI DIVERSI PERIODI DI COLLOCAMENTO STAGIONALE - RETROATTIVITA DEL PREDETTO CONTRATTO - CONFIGURABILITA - ESCLUSIONE.*
La normativa applicabile per l'indennita di anzianita e quella vigente al momento della cessazione del rapporto, perche e allora che sorge il diritto: sotto tale profilo essa e soltanto apparentemente retroattiva, quando consente di valutare l'anzianita in modo diverso da come poteva essere valutata durante lo svolgimento del rapporto di lavoro, mentre di retroattivita deve parlarsi quando una nuova disciplina si applichi anche a contratti esauriti, distinti e non riconducibili a quello nel quale essa opera. Alla luce di codesta distinzione, e poiche nulla vieta che in una contrattazione collettiva, nel determinare i criteri di liquidazione dell'indennita di anzianita applicabili ai contratti in corso, si prescriva che ai fini del calcolo debba tenersi conto di periodi precedenti rispetto ai quali si e verificata un'effettiva interruzione del servizio - e che pertanto non vi potrebbero essere compresi a norma di legge - perche questa contrattazione collettiva non viola ne il criterio della proporzione alla durata del servizio, ne l'esigenza del riferimento alla categoria cui appartiene il lavoratore e all'ultima retribuzione del medesimo, che sono i due criteri inderogabilmente fissati dall'art 2120 cod civ, non puo dirsi che attribuisca efficacia retroattiva al contratto collettivo del 20 aprile 1962 per i dipendenti di enti lirici, l'interpretazione di tale contratto secondo cui anche i rapporti periodici di quei dipendenti - esclusi secondo la legge 18 aprile 1962, n 230, dal novero dei contratti che si debbono considerare a tempo indeterminato - si tramutano automaticamente in rapporti a tempo indeterminato e, ai fini dell'indennita di anzianita, debbono sommarsi i diversi periodi di collocamento stagionale, anche esauriti, purche vi sia stata rinnovazione per almeno tre anni.*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2120 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2097, Legge 18/04/1962 num. 230 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)