Sez. L, Sentenza n. 3354 del 02/06/1982 (Rv. 421337 - 01)
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - INDENNITÀ - DI FINE RAPPORTO DI LAVORO - DI ANZIANITÀ - MOMENTO COSTITUTIVO DEL RELATIVO DIRITTO - MOMENTO DELLA CESSAZIONE DEL RAPPORTO - RILEVANZA - NEL SISTEMA DI LIQUIDAZIONE A SCAGLIONI - ESTENSIONE.*
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - INDENNITÀ - DI FINE RAPPORTO DI LAVORO - DI ANZIANITÀ - MOMENTO COSTITUTIVO DEL RELATIVO DIRITTO - MOMENTO DELLA CESSAZIONE DEL RAPPORTO - RILEVANZA - NEL SISTEMA DI LIQUIDAZIONE A SCAGLIONI - ESTENSIONE.*
Il diritto all'indennità di anzianità si perfeziona soltanto al momento dell'Estinzione del rapporto di lavoro, la quale costituisce uno dei fatti costitutivi del diritto stesso, che, pertanto, nel caso di adozione del sistema di liquidazione a scaglioni, è regolato interamente, anche per l'individuazione dei coefficienti applicabili, dalla disciplina collettiva vigente al momento della cessazione del rapporto. (V 3213/81, mass n 413785; (V 3321/78, mass n 392751; (V 969/78, mass n 390308; (V 1634/73, mass n 364504; (V 2131/72, mass n 359380).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2120 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2121 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)