Sez. 2, Sentenza n. 8070 del 18/04/2005 (Rv. 581704 - 01)
PROCEDIMENTO CIVILE - GIUDICE - VIZIO DI COSTITUZIONE (NULLITÀ PER) | Impugnazione del lodo arbitrale - Procedimento dinanzi alla corte d'appello - Nullità della pronuncia derivante dalla violazione della regola della trattazione collegiale del procedimento d'appello - Configurabilità - Condizioni - Limiti.
PROCEDIMENTO CIVILE - GIUDICE - VIZIO DI COSTITUZIONE (NULLITÀ PER)
In tema di impugnazione del lodo arbitrale dinanzi alla corte d'appello, la violazione della regola - dettata dall'art. 350 cod. proc. civ. (nel testo sostituito dall'art. 55 della legge 26 novembre 1990, n. 353) - della trattazione collegiale del procedimento non si traduce in un vizio di costituzione del giudice, ai sensi dell'art. 158 cod. proc. civ., e non comporta la nullità assoluta della relativa pronuncia, quando l'attività in concreto svolta - illegittimamente - dal giudice monocratico su delega del collegio abbia rilievo meramente ordinatorio (ad esempio, direzione dell'udienza di prima comparizione e di quella di precisazione delle conclusioni), mentre tale vizio è ravvisabile nei casi in cui il predetto giudice svolga un'attività sostanzialmente istruttoria, che implichi l'esercizio di funzioni, se non decisorie, certamente valutative, le quali sono riservate dalla legge al collegio. Ove rientrante nella prima ipotesi, il vizio è diversamente inquadrabile nella disciplina generale delle nullità di cui all'art. 156 cod. proc. civ., sicché la nullità deve essere, ai sensi dell'art. 157 cod. proc. civ., tempestivamente eccepita, rimanendo altrimenti sanata.
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 156, Cod. Proc. Civ. art. 157, Cod. Proc. Civ. art. 158, Cod. Proc. Civ. art. 350 CORTE COST., Legge 26/11/1990 num. 353 art. 55
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)