Sez. 5, Sentenza n. 6316 del 23/03/2005 (Rv. 580299 - 01)
IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - CONTRORICORSO - NOTIFICAZIONE | Perfezionamento alla data di consegna dell'atto all'ufficiale giudiziario - Conseguenze - Mancata notificazione nel termine prescritto per erroneità dell'indirizzo del destinatario, indicato nel ricorso per cassazione - Nuova notificazione, all'indirizzo esatto, oltre il termine - Tardività del controricorso - Esclusione - Fondamento.
IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - CONTRORICORSO - NOTIFICAZIONE
In tema di notificazione degli atti processuali, in base al principio secondo cui il procedimento notificatorio si perfeziona, per quanto riguarda il richiedente, alla data di affidamento dell'atto all'ufficiale giudiziario (non potendo ricadere sul notificante le conseguenze di un ritardo a lui non imputabile: v. Corte Cost. n. 477 del 2002), deve ritenersi tempestivo il controricorso per cassazione che, consegnato all'ufficiale giudiziario entro il termine di cui all'art. 370 cod. proc. civ., sia stato notificato oltre detto termine a causa dell'erroneità dell'indirizzo del destinatario, qualora tale errata indicazione sia contenuta nel ricorso per cassazione, essendo il ritardo dovuto a fatto non ascrivibile al controricorrente.
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 330 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 370 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)