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Sez. 1, Sentenza n. 21868 del 21/10/2011 (Rv. 620075 - 01)

ESPROPRIAZIONE PER PUBBLICO INTERESSE (O UTILITÀ) - PROCEDIMENTO - LIQUIDAZIONE DELL'INDENNITÀ - ACCORDI AMICHEVOLI | Aree agricole - Accordo di cessione - Diritto al conguaglio - Insussistenza - Sentenza della Corte costituzionale n. 181 del 2011 - Applicazione - Esclusione - Fondamento.
Stato
decisa il 2011-10-21
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/620075-01

ESPROPRIAZIONE PER PUBBLICO INTERESSE (O UTILITÀ) - PROCEDIMENTO - LIQUIDAZIONE DELL'INDENNITÀ - ACCORDI AMICHEVOLI

In tema di espropriazione per pubblica utilità, ove l'accordo di cessione riguardi aree agricole, non è dovuto il conguaglio ad integrazione del corrispettivo determinato sulla base del criterio del valore agricolo medio, né trova applicazione la sentenza della Corte costituzionale n. 181 del 2011 che ha dichiarato incostituzionali l'art. 5-bis, comma 4 del d.l. 11 luglio 1992, n. 333 (conv. con mod. nella legge 8 agosto 1992, n. 359) in combinato disposto con gli artt. 15 primo comma, secondo periodo, e 16, commi quinto e sesto, della legge 22 ottobre 1971, n. 865, cioè delle norme che prevedevano tale criterio per la determinazione dell'indennità di espropriazione, essendo la disciplina del conguaglio e l'efficacia della richiamata scadenza collegati al presupposto indefettibile della natura edificatoria delle aree oggetto di cessione volontaria.

Riferimenti normativi: Legge 22/10/1971 num. 865 art. 15 CORTE COST., Legge 22/10/1971 num. 865 art. 16 CORTE COST., Legge 08/08/1992 num. 359 CORTE COST., Decreto Legge 11/07/1992 num. 333 art. 5 bis com. 4 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)