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Sez. 1, Sentenza n. 8217 del 02/04/2007 (Rv. 597104 - 01)

ESPROPRIAZIONE PER PUBBLICO INTERESSE (O UTILITÀ) - PROCEDIMENTO - LIQUIDAZIONE DELL'INDENNITÀ - ACCORDI AMICHEVOLI | Cessione volontaria - Nullità - Configurabilità - Condizioni.
Stato
decisa il 2007-04-02
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/597104-01

ESPROPRIAZIONE PER PUBBLICO INTERESSE (O UTILITÀ) - PROCEDIMENTO - LIQUIDAZIONE DELL'INDENNITÀ - ACCORDI AMICHEVOLI

In tema di espropriazione per pubblica utilità, il contratto di cessione volontaria del bene espropriando è affetto da nullità, per carenza di una concreta causa del trasferimento dell'immobile, soltanto nei casi in cui esso sia concluso successivamente alla declaratoria di incostituzionalità della legge 29 luglio 1980, n. 385 (recata dalla sentenza n. 223 del 1983 della Corte costituzionale) e, malgrado ciò, si conformi alle previsioni della disciplina dichiarata illegittima, ovvero venga stipulato dopo che si sia verificata l'occupazione appropriativa dell'area da trasferire in favore del cessionario, al quale, pertanto, l'area già appartiene. (Nella specie, è stato ritenuto inammissibile il motivo di ricorso che denunciava la violazione degli artt. 1418 e 1419 cod. civ. in riferimento ad un contratto di cessione volontaria conclusosi precedentemente alla citata sentenza n. 223 del 1983 e senza che fosse intervenuta l'occupazione dell'immobile).

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1418 CORTE COST., Cod. Civ. art. 1419, Legge 22/10/1971 num. 865 art. 12 CORTE COST., Legge 29/07/1980 num. 385 art. 1 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)