Sez. L, Sentenza n. 6057 del 10/07/1987 (Rv. 454408 - 01)
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - INDENNITÀ - DI MENSA - CONTRIBUTO-PASTO EROGATO DAL DATORE DI LAVORO - INCLUSIONE NEL TRATTAMENTO ECONOMICO PER FERIE, MALATTIA, GRAVIDANZA E PERMESSI SINDACALI O PER MOTIVI DI STUDIO - INAMMISSIBILITÀ - LIMITI.*
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - INDENNITÀ - DI MENSA - CONTRIBUTO-PASTO EROGATO DAL DATORE DI LAVORO - INCLUSIONE NEL TRATTAMENTO ECONOMICO PER FERIE, MALATTIA, GRAVIDANZA E PERMESSI SINDACALI O PER MOTIVI DI STUDIO - INAMMISSIBILITÀ - LIMITI.*
Nel trattamento economico spettante al lavoratore per ferie, per malattia (o, nel caso di lavoratrice, per gravidanza) e per permessi sindacali (o per motivi di studio) il contributo-pasto, anche quando configuri un'erogazione del datore di lavoro di natura retributiva, non deve essere incluso, ove dalla contrattazione collettiva o individuale emerga la volontà delle parti di limitare detta erogazione alle giornate in cui vi sia stata effettiva presenza al lavoro; infatti, il cosiddetto principio dell'onnicomprensività della retribuzione (con inclusione cioè di ogni compenso avente carattere di continuità, obbligatorietà e determinatezza), il quale è adottato dal legislatore per il calcolo dell'indennità di preavviso e di anzianità (art. 2121 cod. civ.), non ha valore di regola generale dell'ordinamento, limitativa dell'autonomia privata, e non osta a che questa, nel rispetto dell'art. 36 cost. In tema di quantità della retribuzione, dopo aver previsto un compenso di natura retributiva, disponga di non includerlo nel calcolo della retribuzione rilevante per altri istituti contrattuali od anche legali, laddove manchi, come nei casi suddetti, una norma che ne imponga la commisurazione a tutti gli elementi della retribuzione, specificamente considerati. (Conf 3710/86, mass n 446571; (Conf 2784/86, mass n 451809; (Conf 3251/85, mass n 440917; (Conf 1069/84, mass n 433228).*
Riferimenti normativi: Costituzione art. 36, Cod. Civ. art. 2099 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2109 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2110 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2121 CORTE COST., Legge 20/05/1970 num. 300 art. 23 CORTE COST., Legge 20/05/1970 num. 300 art. 30, Legge 30/12/1971 num. 1204 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)