Sez. L, Sentenza n. 3492 del 19/05/1988 (Rv. 458839 - 01)
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - COSTITUZIONE DEL RAPPORTO INDIVIDUALE DI LAVORO SUBORDINATO - DURATA DEL RAPPORTO - A TEMPO DETERMINATO - IN GENERE - APPONIBILITÀ DEL TERMINE EX LETT. C) DELL'ART. 1 DELLA LEGGE N. 230 DEL 1962 - ESTREMI.*
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - COSTITUZIONE DEL RAPPORTO INDIVIDUALE DI LAVORO SUBORDINATO - DURATA DEL RAPPORTO - A TEMPO DETERMINATO - IN GENERE - APPONIBILITÀ DEL TERMINE EX LETT. C) DELL'ART. 1 DELLA LEGGE N. 230 DEL 1962 - ESTREMI.*
In tema di apponibilità del termine al contratto di lavoro, consentita dalla lettera C) dell'art. 1 della legge n. 230 del 1962 quando l'assunzione abbia luogo per l'esecuzione di un'opera o di un servizio definiti e predeterminati nel tempo, aventi carattere straordinario od occasionale, ricorre tale ultimo requisito allorché l'opera od il servizio - pur potendo consistere in attività qualitativamente identica a quella normale dell'impresa - risulti tuttavia necessario a causa di un incremento assai rilevante di quest'ultima, incremento che - dipendendo da eventi, a loro volta, occasionali o straordinari, ossia di carattere isolato ed eccezionale e quindi di per sè non ripetibili negli stessi tempi e con le stesse modalità - non possa essere affrontato da una sia pur funzionale ed efficiente organizzazione e programmazione aziendale, sebbene predisposta dall'imprenditore tenendo conto delle fluttuazioni del mercato e delle relative variazioni della domanda. (Conf 1316/86, mass n 444755).*
Riferimenti normativi: Legge 18/04/1962 num. 230 art. 1 lett. C
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)